Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali:

  • a)protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE ed il Regno Hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 9 luglio 1987;
  • b)protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 10 dicembre 1987;
  • c)protocollo all'accordo tra la CEE e lo Stato di Israele a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1987.

Testo vigente dal 7 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;214~art1 · fonte su Normattiva