Art. 2 (Allegato I)
[1]Requisiti richiesti per la funzione di giudice
[2]1. Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro contraente e possieda i requisiti di cui all'articolo 15 dell'accordo e al presente statuto puo' essere nominato giudice.
[3]2. I giudici possiedono una buona padronanza di almeno una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.
[4]3. La comprovata esperienza in materia di controversie brevettuali richiesta per la nomina a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo puo' essere acquisita mediante una formazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), del presente statuto.
Testo vigente dal 24 novembre 2016
