[1]Tribunale di primo grado

[2]1. E' istituito un tribunale di primo grado ("tribunale") competente a esaminare le domande presentate a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale). 2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo il comitato nomina sei membri del tribunale. Ai fini di tale nomina:

  • a)la parte UE designa due membri;
  • b)Singapore designa due membri e
  • c)la parte UE e Singapore designano congiuntamente due membri che non siano cittadini ne' di uno Stato membro dell'Unione ne' di Singapore. 3. Il comitato puo' decidere di aumentare o diminuire il numero di membri mediante in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste al paragrafo 2. 4. I membri possiedono le qualifiche richieste nei loro rispettivi paesi per la nomina all'esercizio della funzione giurisdizionale o sono giuristi di riconosciuta competenza. Possiedono conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto internazionale pubblico. E' auspicabile che abbiano competenze specifiche in materia di diritto internazionale degli investimenti, di diritto commerciale internazionale o di risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali. 5. I membri sono nominati per un mandato di otto anni; tuttavia il primo mandato di tre delle sei persone nominate immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da designare mediante sorteggio, e' prorogato a dodici anni. Il mandato di un membro e' rinnovabile alla scadenza con decisione del comitato. Non appena si crea un posto vacante, esso e' occupato. Una persona designata a sostituirne un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore. Una persona in funzione presso una divisione del tribunale al momento della scadenza del suo mandato puo', con l'autorizzazione del presidente del tribunale, continuare a esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in quella divisione e, solo a tal fine, continua ad essere membro del tribunale. 6. Il tribunale ha un presidente e un vicepresidente incaricati delle questioni organizzative. Sono nominati per un mandato di quattro anni e sono scelti per sorteggio tra i membri designati a norma del paragrafo 2, lettera c). Essi svolgono le loro funzioni secondo un sistema di rotazione a sorteggio effettuato dal presidente del comitato. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non e' disponibile. 7. Il tribunale esamina le cause in divisioni composte da tre membri, nominati rispettivamente a norma del paragrafo 2, lettera a), del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 2, lettera c). La divisione e' presieduta dal membro nominato a norma del paragrafo 2, lettera c). 8. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale), il presidente del tribunale nomina i membri che compongono la divisione del tribunale incaricata di esaminare la causa secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione di ogni divisione sia aleatoria e imprevedibile e da dare a tutti i membri le stesse opportunita' di svolgere le proprie funzioni. 9. In deroga al paragrafo 7, le parti di una controversia possono convenire che la causa sia esaminata da un solo membro. Tale membro e' scelto dal presidente del tribunale tra i membri che sono stati nominati a norma del paragrafo 2, lettera c). Il convenuto considera la richiesta del ricorrente con la debita attenzione, in particolare quando il ricorrente e' una piccola o media impresa o quando si tratta di una richiesta di indennizzo o di risarcimento danni per un importo relativamente ridotto. Tale richiesta deve essere contestuale al deposito della domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale). 10. Il tribunale stabilisce le proprie procedure di lavoro. 11. I membri del tribunale garantiscono la loro disponibilita' e la loro capacita' di svolgere le funzioni di cui alla presente sezione. 12. Affinche' la loro disponibilita' sia garantita, i membri ricevono il pagamento di un onorario mensile stabilito mediante decisione del comitato. Il presidente del tribunale e, se del caso, il vicepresidente, ricevono un compenso equivalente all'onorario determinato conformemente all'articolo 3.10 (Tribunale d'appello), paragrafo 11, per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di presidente del tribunale in applicazione della presente sezione. 13. L'onorario mensile e l'onorario giornaliero percepiti dal presidente o dal vicepresidente per lo svolgimento delle funzioni di presidente del tribunale in applicazione della presente sezione sono corrisposti in misura uguale da entrambe le parti e versati su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una parte ometta di versare l'onorario mensile o giornaliero, l'altra parte puo' scegliere di pagarlo. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati. 14. A meno che il comitato non adotti una decisione a norma del paragrafo 15, l'importo di altri onorari e spese dei membri di una divisione del tribunale e' determinato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento amministrativo e finanziario della convenzione ICSID in vigore alla data della presentazione della domanda ed e' suddiviso dal tribunale tra le parti della controversia in conformita' dell'articolo 3.21 (Spese). 15. Su decisione del comitato, gli onorari mensili e gli altri onorari e spese possono essere trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso, i membri svolgono le loro funzioni a tempo pieno e il comitato stabilisce la loro retribuzione e le questioni organizzative correlate. In tal caso i membri non sono autorizzati ad esercitare un'altra attivita' professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale non conceda eccezionalmente una deroga. 16. Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato. Le spese di tale sostegno sono suddivise dal tribunale tra le parti della controversia in conformita' dell'articolo 3.21 (Spese).

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~art39 · fonte su Normattiva