[1]Indipendenza dei giudici e imparzialita'

[2]1. Il tribunale, i suoi giudici e il cancelliere godono dell'indipendenza dei giudici. Nell'esercizio delle loro funzioni i giudici non sono vincolati da istruzioni.

[3]2. I giudici qualificati sotto il profilo giuridico nonche' i giudici qualificati sotto il profilo tecnico che sono giudici a tempo pieno del tribunale non possono esercitare alcuna altra occupazione, retribuita o meno, salvo qualora sia accordata dal comitato amministrativo una eccezione in tal senso.

[4]3. In deroga al paragrafo 2, l'esercizio della funzione di giudice non esclude l'esercizio di altre funzioni giurisdizionali a livello nazionale.

[5]4. L'esercizio della funzione di giudice qualificato sotto il profilo tecnico a titolo di giudice a tempo parziale del tribunale non esclude l'esercizio di altre funzioni, a condizione che non sussista alcun conflitto di interessi.

[6]5. In caso di conflitto di interessi, il giudice interessato non partecipa ai procedimenti. Lo statuto stabilisce norme atte a disciplinare i conflitti di interessi.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art17 · fonte su Normattiva