Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare

Art. 21Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura

All'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma, la parola: «sedici» e' sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «dieci»;
  • b)dopo il primo comma e' inserito il seguente: «All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialita'. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza.».

Testo vigente dal 20 giugno 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2022-06-17;71~art21 · fonte su Normattiva