Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare
Art. 21 — Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura
All'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma, la parola: «sedici» e' sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «dieci»;
- b)dopo il primo comma e' inserito il seguente: «All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialita'. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza.».
Testo vigente dal 20 giugno 2022
