[1]Diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione

[2]1. Un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di fornire o offrire di fornire, nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto, a persone diverse dalle parti aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata dei mezzi relativi a un elemento essenziale di tale invenzione necessari per la sua attuazione in tale territorio, laddove il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei e destinati ad attuare tale invenzione.

[3]2. Il paragrafo 1 non si applica quando i mezzi sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona a cui sono forniti a commettere gli atti vietati dall'articolo 25.

[4]3. Le persone che compiono gli atti di cui all'articolo 27, lettere da a) a e), non si considerano parti aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione ai sensi del paragrafo 1.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art26 · fonte su Normattiva