[1]Diritto di impedire l'utilizzazione diretta dell'invenzione

[2]Un brevetto conferisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di:

  • a)fabbricare, offrire, immettere sul mercato o utilizzare un prodotto oggetto del brevetto, o importare ovvero conservare il prodotto a tali fini;
  • b)utilizzare un procedimento che e' oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che l'utilizzazione del procedimento e' vietata senza il consenso del titolare del brevetto, offrire il procedimento affinche' sia utilizzato nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto;
  • c)offrire, immettere sul mercato, utilizzare o importare ovvero conservare a tali fini un prodotto ottenuto direttamente mediante un procedimento che e' oggetto del brevetto.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art25 · fonte su Normattiva