[1]Esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo

[2]I diritti conferiti da un brevetto europeo non si estendono agli atti relativi ad un prodotto tutelato da tale brevetto dopo che detto prodotto sia stato immesso sul mercato dell'Unione dal titolare del brevetto, o con il suo consenso, a meno che il titolare non abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione del prodotto.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art29 · fonte su Normattiva