[1]Ostacoli tecnici agli scambi
[2]1. Nel settore dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformita':
- a)le parti decidono che gli Stati membri dell'Unione europea provvederanno affinche' i prodotti originari dell'America centrale, legittimamente immessi sul mercato di uno Stato membro dell'Unione europea, possano anche essere commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea, purche' il prodotto garantisca un livello equivalente di protezione dei vari legittimi interessi coinvolti (principio del reciproco riconoscimento);
- b)a questo proposito gli Stati membri dell'Unione europea accetteranno che un prodotto che abbia superato le procedure di valutazione della conformita' imposte da uno degli Stati membri dell'Unione europea possa essere immesso sul mercato degli altri Stati membri dell'Unione europea senza dover essere sottoposto a un'ulteriore procedura di valutazione della conformita', purche' il prodotto garantisca un livello equivalente di protezione dei vari legittimi interessi coinvolti. 2. Qualora esistano prescrizioni regionali armonizzate all'importazione, i prodotti originari dell'Unione europea devono soddisfare tali prescrizioni regionali per poter essere legittimamente commercializzati nella Repubblica della parte AC di prima importazione. Conformemente al presente accordo, se un prodotto e' oggetto di una legislazione armonizzata e deve essere registrato, la registrazione in una delle Repubbliche della parte AC deve essere accettata in tutte le altre Repubbliche della parte AC, una volta adempiute le procedure interne. 3. Inoltre, nei casi in cui sia prescritta la registrazione, le Repubbliche della parte AC accetteranno la registrazione dei prodotti per gruppo o famiglia di prodotti. 4. La parte AC conviene di adottare, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformita' regionali attualmente in fase di elaborazione ed elencati nell'allegato XX (Elenchi dei regolamenti tecnici dell'America centrale di cui e' in corso l'armonizzazione) del presente accordo, di continuare a lavorare per conseguire l'armonizzazione dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformita' e di promuovere l'elaborazione di norme regionali. 5. Per i prodotti non ancora armonizzati nella parte AC e non compresi nell'allegato XX, il comitato di associazione elabora un programma di lavoro per esaminare la possibilita' di aggiungere in seguito altri prodotti.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
