[1]Competenza del tribunale

[2]1. Il tribunale ha competenza esclusiva in relazione a:

  • a)azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze;
  • b)azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati protettivi complementari;
  • c)azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni;
  • d)azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullita' dei certificati protettivi complementari;
  • e)domande riconvenzionali di revoca di brevetti e di accertamento di nullita' dei certificati protettivi complementari;
  • f)azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata;
  • g)azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione;
  • h)azioni di compensazione per licenze sulla base dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2012; e
  • i)azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012.

[3]2. Gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri contraenti rimangono competenti a conoscere delle azioni relative ai brevetti e ai certificati protettivi complementari che non rientrano nella competenza esclusiva del tribunale.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art32 · fonte su Normattiva