[1]Competenze del tribunale relativamente alle decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti

[2]1. Nelle azioni proposte a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), il tribunale puo' esercitare le attribuzioni di competenza affidate all'Ufficio europeo dei brevetti conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012, ivi compresa la rettifica del registro per la tutela brevettuale unitaria.

[3]2. Nelle azioni proposte a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), le parti, in deroga all'articolo 69, sostengono le proprie spese.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art66 · fonte su Normattiva