[1]Proporzionalita' ed equita'

[2]1. Il tribunale tratta le controversie secondo modalita' adeguate alla loro importanza e complessita'.

[3]2. Il tribunale assicura che le norme, le procedure e i ricorsi previsti nel presente accordo e nello statuto siano utilizzati in maniera corretta ed equa e non distorcano la concorrenza.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art42 · fonte su Normattiva