[1]Attuazione

[2]1. Le Parti conferiscono a una o piu' autorita', che dispongono di mezzi adeguati a tale scopo, la responsabilita' dell'attuazione del diritto della concorrenza di cui all'articolo 11.2. 2. Le Parti riconoscono l'importanza di applicare le rispettive legislazioni in materia di concorrenza in modo trasparente, opportuno e non discriminatorio, nel rispetto dei principi d'equita' procedurale e dei diritti della difesa delle parti interessate. 3. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte mette a sua disposizione le informazioni pubbliche concernenti le misure che adotta per assicurare il rispetto del diritto della concorrenza e le norme relative agli obblighi di cui alla presente sezione.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art113 · fonte su Normattiva