[1]Mezzi di prova

[2]1. Nei procedimenti dinanzi al tribunale sono esperibili in particolare i seguenti mezzi probatori:

  • a)audizione delle parti;
  • b)domanda di informazioni;
  • c)produzione di documenti;
  • d)audizione di testimoni;
  • e)perizie;
  • f)ispezioni;
  • g)prove o esperimenti comparativi;
  • h)dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento (affidavit).

[3]2. Il regolamento di procedura disciplina la procedura per l'assunzione delle prove. L'interrogazione di testimoni e periti avviene sotto il controllo del tribunale e puo' essere limitata a quanto necessario.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art53 · fonte su Normattiva