[1]Procedura scritta, procedura provvisoria e procedura orale

[2]1. I procedimenti dinanzi al tribunale si svolgono in base alla procedura scritta, alla procedura provvisoria e alla procedura orale, conformemente al regolamento di procedura. Tutte le procedure sono organizzate in modo flessibile ed equilibrato.

[3]2. Nell'ambito della procedura provvisoria, dopo la procedura scritta e se del caso, il giudice che funge da relatore, previo mandato del collegio in seduta plenaria, e' responsabile della convocazione di un'udienza provvisoria. Detto giudice esplora in particolare con le parti le possibilita' di una composizione, anche mediante mediazione e/o arbitrato, utilizzando le strutture del centro di cui all'articolo 35.

[4]3. La procedura orale offre alle parti la possibilita' di illustrare in modo adeguato i rispettivi argomenti. Con l'accordo delle parti il tribunale puo' prescindere dall'audizione.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art52 · fonte su Normattiva