[1]Inversione dell'onere della prova

[2]1. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, se oggetto di un brevetto e' un procedimento che consente di ottenere un nuovo prodotto, qualsiasi prodotto identico, fabbricato senza il consenso del titolare del brevetto, e' considerato, sino a prova contraria, ottenuto per mezzo del procedimento brevettato.

[3]2. Il principio di cui al paragrafo 1 si applica anche quando vi e' una probabilita' sostanziale che con il procedimento brevettato sia stato ottenuto un prodotto identico e il titolare del brevetto non sia stato in grado, malgrado congrui sforzi, di determinare quale procedimento sia stato effettivamente utilizzato per tale prodotto identico.

[4]3. Nella produzione della prova contraria e' preso in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei propri segreti industriali e commerciali.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art55 · fonte su Normattiva