[1]Fonti del diritto
[2]1. Nel pieno rispetto dell'articolo 20, nel conoscere una causa ad esso proposta a norma del presente accordo, il tribunale fonda le proprie decisioni:
- a)sul diritto dell'Unione, ivi inclusi il regolamento (UE) n. 1257/2012 e il regolamento (UE) n. 1260/2012 (1);
- b)sul presente accordo;
- c)sulla CBE;
- d)su altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti; e
- e)sul diritto nazionale.
[3]2. Nei casi in cui il tribunale fonda le sue decisioni sul diritto nazionale, compreso, se del caso, il diritto di Stati non contraenti, la legge applicabile e' determinata:
- a)dalle disposizioni direttamente applicabili del diritto dell'Unione contenenti norme di diritto internazionale privato; o
- b)in assenza di disposizioni direttamente applicabili del diritto dell'Unione o qualora quest'ultimo non sia di applicazione, dagli strumenti internazionali contenenti le norme di diritto internazionale privato; o
- c)in assenza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b), dalle disposizioni nazionali sul diritto internazionale privato come determinato dal tribunale.
[4]3. Il diritto degli Stati membri non contraenti si applica quando designato in applicazione delle norme di cui al paragrafo 2, in particolare in relazione agli articoli da 25 a 28, 54, 55, 64, 68 e 72.
[5]---------------
[6](1) Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 89), inclusa ogni successiva modifica.
Testo vigente dal 24 novembre 2016
