[1]Fonti del diritto

[2]1. Nel pieno rispetto dell'articolo 20, nel conoscere una causa ad esso proposta a norma del presente accordo, il tribunale fonda le proprie decisioni:

  • a)sul diritto dell'Unione, ivi inclusi il regolamento (UE) n. 1257/2012 e il regolamento (UE) n. 1260/2012 (1);
  • b)sul presente accordo;
  • c)sulla CBE;
  • d)su altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti; e
  • e)sul diritto nazionale.

[3]2. Nei casi in cui il tribunale fonda le sue decisioni sul diritto nazionale, compreso, se del caso, il diritto di Stati non contraenti, la legge applicabile e' determinata:

  • a)dalle disposizioni direttamente applicabili del diritto dell'Unione contenenti norme di diritto internazionale privato; o
  • b)in assenza di disposizioni direttamente applicabili del diritto dell'Unione o qualora quest'ultimo non sia di applicazione, dagli strumenti internazionali contenenti le norme di diritto internazionale privato; o
  • c)in assenza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b), dalle disposizioni nazionali sul diritto internazionale privato come determinato dal tribunale.

[4]3. Il diritto degli Stati membri non contraenti si applica quando designato in applicazione delle norme di cui al paragrafo 2, in particolare in relazione agli articoli da 25 a 28, 54, 55, 64, 68 e 72.

[5]---------------

[6](1) Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 89), inclusa ogni successiva modifica.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art24 · fonte su Normattiva