[1]Riesame

[2]1. In via eccezionale, una richiesta di riesame a seguito di una decisione definitiva del tribunale puo' essere accolta dalla corte d'appello nelle seguenti circostanze:

  • a)ove la parte che richiede il riesame abbia scoperto un fatto di natura tale da costituire un fattore decisivo, di cui non era a conoscenza al momento dell'emissione della decisione. Tale richiesta puo' essere accolta soltanto in base a un atto configurante reato, accertato con sentenza nazionale passata in giudicato; o
  • b)in caso di vizi sostanziali della procedura, in particolare quando la domanda giudiziale o un atto equivalente non e' stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese.

[3]2. Una richiesta di riesame e' depositata entro dieci anni dalla data della decisione, ma al piu' tardi entro due mesi dalla data della scoperta del nuovo fatto o del vizio di procedura. Tale richiesta non ha effetto sospensivo salva diversa decisione della corte d'appello.

[4]3. Se la richiesta di riesame e' fondata, la corte d'appello annulla in tutto o in parte la decisione soggetta a riesame e riapre il procedimento in vista di un nuovo processo e una nuova decisione, conformemente al regolamento di procedura.

[5]4. Le persone che utilizzano brevetti oggetto di una decisione soggetta a riesame e agiscono in buona fede dovrebbero essere autorizzati a continuare a utilizzare tali brevetti.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art81 · fonte su Normattiva