[1]Pubblicazione delle decisioni

[2]Il tribunale puo' ordinare, su richiesta del richiedente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione dell'informazione concernente la decisione del tribunale, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto sui media pubblici.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art80 · fonte su Normattiva