[1]Pubblicazione delle decisioni
[2]Il tribunale puo' ordinare, su richiesta del richiedente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione dell'informazione concernente la decisione del tribunale, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto sui media pubblici.
Testo vigente dal 24 novembre 2016
