Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1926 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, col quale si determina la composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali, si stabiliscono norme per l'accertamento della idoneita' al trasferimento di subalterni al servizio dell'arma, si dispone per un reclutamento straordinario di ufficiali nel corpo di commissariato, si apportano aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali, e si stabilisce la tabella organica dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 21 novembre 1926.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Mussolini - Volpi.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1926 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1926-11-21;2147~art1 · fonte del testo