1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali e amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche interne, unicamente per gli scopi previsti dalla presente Convenzione. 2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi diversi da quelli incaricati di usarli, solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione. 3. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l'Amministrazione doganale dello Stato richiedente dispone, in applicazione della presente Convenzione, godono della protezione accordata dalla legge nazionale di questo Stato ai documenti od alle informazioni della stessa natura.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;215~convenzione-art8 · fonte su Normattiva