richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, l'Amministrazione doganale dell'altro Stato autorizza, nella misura del possibile, i suoi agenti a deporre, in qualita' di testimoni o esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio dell'altro Stato ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti, o copie autenticate degli stessi, necessari per i procedimenti. La domanda di comparizione precisa, in particolare, in quale causa ed in quale qualita' lo agente dovra' deporre. L'Amministrazione doganale dello Stato contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti nei quali i suoi agenti dovranno mantenere la loro deposizione.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;215~convenzione-art9 · fonte su Normattiva