[1]ACCORDO INTERNO TRA I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, RIGUARDANTE IL FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI COMUNITARI FORNITI NELL'AMBITO DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2008-2013 IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ACP-CE E LO STANZIAMENTO DEGLI AIUTI FINANZIARI AI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE AI QUALI SI APPLICA LA PAR'IE QUARTA DEL TRATTATO CE
[2]I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, visto il trattato che istituisce la Comunita' europea, previa consultazione della Commissione, previa consultazione della Banca europea per gli investimenti, CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
[3](1) Il terzo paragrafo dell'allegato I bis dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunita' Europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 1 (in appresso denominato "l'accordo ACP-CE"), stabilisce che "le eventuali modifiche da apportare al quadro finanziario pluriennale o alle parti corrispondenti dell'accordo sono decise dal Consiglio dei ministri in deroga all'articolo 95 del presente accordo". (2) Il Consiglio dei ministri ACP-CE, riunitosi a Port Moresby (Papua Nuova Guinea) 1'1 e il 2 giugno 2006, ha adottato l'allegato I ter dell'accordo di partenariato ACP-CE che fissa l'importo complessivo degli aiuti comunitari a favore degli Stati ACP forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE a 21.966 milioni di EUR a valere sul 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso denominato il "10° FES"). Tale importo verra' fornito dagli Stati membri.
- 1)GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall'Accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4). (3) La decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita' europea (in appresso denominata "decisione sull'associazione") si applica fino al 31 dicembre 2011. Prima di tale data dovrebbe essere adottata una nuova decisione sulla base dell'articolo 187 del trattato. Prima del 31 dicembre 2007 il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, dovrebbe fissare a 286 milioni di EUR l'importo a valere sul 10° FES per gli aiuti finanziari nel periodo 2008-2013 ai paesi e territori d'oltre mare (PTOM), ai quali si applica la parte quarta del trattato CE. (4) La decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005, che fissa la scadenza per l'impegno dei fondi del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES) 2, fissa al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale i fondi del 9° FES gestiti dalla Commissione, i contributi in conto interessi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e le entrate provenienti dagli interessi su tali importi non dovrebbero piu' essere impegnati. Tale data puo' essere rivista, se necessario. (5) Per attuare l'accordo di partenariato ACP-CE e la decisione sull'associazione, e' opportuno istituire un 10° FES e stabilire una procedura per lo stanziamento dei fondi e per i relativi contributi degli Stati membri.
- 1)GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.
- 2)GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19. (6) In base a una relazione della Commissione nel 2008/2009 dovrebbe essere eseguita un'analisi di tutti gli aspetti inerenti alla spesa e alle risorse dell'Unione Europea. (7) I rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno deciso di destinare un importo di 430 milioni di EUR a valere sul 10° FES per le spese di sostegno sostenute dalla Commissione per la programmazione e attuazione del FES. (8) E opportuno fissare le norme per la gestione della cooperazione finanziaria. (9) Il 12 settembre 2000 i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato un accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE e sullo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (in prosieguo: "accordo interno per il 9° FES"). (10) E' opportuno istituire un comitato di rappresentanti dei governi degli Stati membri presso la Commissione (in appresso denominato il "comitato FES") e un comitato analogo presso la BEI. I lavori della Commissione e quelli della BEI riguardanti l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e delle corrispondenti disposizioni della decisione sull'associazione dovrebbero essere armonizzati. (11) Si prevede che la Bulgaria e la Romania avranno aderito all'Unione europea entro il 1° gennaio 2008 e aderiranno all'accordo di partenariato ACP-CE nonche' al presente accordo interno secondo gli impegni che esse hanno assunto a norma del trattato di adesione di Bulgaria e Romania e del relativo protocollo. (12) Nelle sue conclusioni del 24 maggio 2005 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, si sono impegnati nell'attuazione tempestiva e nella verifica della dichiarazione di Parigi sull'efficacia dell'aiuto dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) adottata al Forum ad alto livello svoltosi a Parigi il 2 marzo 2005.
- 1)GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355. (13) Occorre tener presenti le conclusioni sugli obiettivi dell'aiuto pubblico allo sviluppo APS. Nel comunicare la spesa nell'ambito del FES agli Stati membri e all'OCSE/Comitato per l'assistenza allo sviluppo, la Commissione operera' una distinzione tra attivita' APS e non APS. (14) Il 22 dicembre 2005 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno adottato una dichiarazione comune sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: il consenso europeo. (15) Il FES dovrebbe continuare a considerare prioritario il sostegno ai paesi meno sviluppati e ad altri paesi a basso reddito. (16) L'11 aprile 2006 il Consiglio ha approvato il principio di finanziare il fondo per la pace in Africa attingendo ai fondi intra-ACP per un importo fino a 300 milioni di EUR che riguarda il periodo iniziale 2008-2010. Nel corso del terzo anno verra' effettuata una valutazione generale mediante la quale saranno riesaminate le modalita' e le possibilita' di ricorrere in futuro ad altre fonti di finanziamento, compreso un finanziamento PESC,
[4]HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
[5]CAPO 1 RISORSE FINANZIARIE
[6]ARTICOLO I Risorse del 10° FES
[7]1. Gli Stati membri istituiscono un decimo Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato "il 10° FES".
- 1)GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
[8]2. Il 10° FES comprende le seguenti risorse:
- a)un importo massimo di 22 682 milioni di EUR fornito dagli Stati membri in base alla seguente ripartizione:
[9]Stato membro | Criterio di ripartizione | Contributo in EUR Belgio | 3,53 | 800674600 Bulgaria * | 0,14 | 31754800 Repubblica ceca | 0,51 | 115678200 Danimarca | 2,00 | 453640000 Germania | 20,50 | 4649810000 Estonia | 0,05 | 11341000 Grecia | 1,47 | 333425400 Spagna | 7,85 | 1780537000 Francia | 19,55 | 4434331000 Irlanda | 0,91 | 206406200 Italia | 12,86 | 2916905200 Cipro | 0,09 | 20413800 Lettonia | 0,07 | 15877400 Lituania | 0,12 | 27218400 Lussemburgo | 0,27 | 61241400 Ungheria | 0,55 | 124751000 Malta | 0,03 | 6804600 Paesi Bassi | 4,85 | 1100077000 Austria | 2,41 | 546636200 Polonia | 1,30 | 294866000 Portogallo | 1,15 | 260843000 Romania * | 0,37 | 83923400 Slovenia | 0,18 | 40827600 Slovacchia | 0,21 | 47632200 Finlandia | 1,47 | 333425400 Svezia | 2,74 | 621486800 Regno Unito | 14,82 | 3361472400 | | 22682000000
[10]* Importo stimato.
[11]22 682 milioni di EUR disponibili a partire dall'entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale; di questi: (i) 21 966 milioni di EUR vengono assegnati al gruppo di Stati ACP; (ii) 286 milioni di EUR vengono assegnati ai PTOM; (iii) 430 milioni di EUR vengono assegnati alla Commissione per le spese di sostegno di cui all'articolo 6 legate alla programmazione e attuazione del FES da parte della Commissione;
- b)ai fondi di cui all'allegato I dell'accordo di partenariato ACP-CE e nell'allegato II A della decisione sull'associazione e stanziati a valere sul 9° FES per finanziare le risorse del fondo investimenti istituito nell'allegato C della decisione di associazione (in prosieguo "fondo investimenti") non si applica la decisione 2005/446/CE del Consiglio che fissa la data oltre la quale i fondi del 9° FES non possono piu' essere impegnati. Questi fondi sono trasferiti al 10° FES e gestiti in base agli accordi di attuazione per il 10° FES a partire dalla data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE e dalla data di entrata in vigore delle decisioni del Consiglio riguardanti gli aiuti finanziari ai PTOM per il periodo 2008-2013. 3. Le rimanenze a valere sul 9° FES o a valere sui FES precedenti non vengono piu' impegnati dopo il 31 dicembre 2007 o dopo la data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013, se tale data e' posteriore, ad eccezione delle rimanenze e dei fondi disimpegnati dopo detta data di entrata in vigore derivanti dal sistema di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli primari (STABEX) nell'ambito dei FES precedenti al 9° FES e dei fondi di cui al paragrafo 2, lettera b). I fondi eventualmente impegnati dopo il 31 dicembre 2007 fino all'entrata in vigore del presente accordo di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente per assicurare la capacita' operativa dell'amministrazione dell'UE e per coprire le spese correnti per sostenere i progetti in corso fino all'entrata in vigore del 10° FES. 4. I fondi disimpegnati da progetti a titolo del9° FES o dai FES precedenti non vengono piu' impegnati dopo il 31 dicembre 2007, salvo decisione contraria del Consiglio adottata all'unanimita', su base di una proposta della Commissione ad eccezione dei fondi disimpegnati dopo detta entrata in vigore derivanti dai sistemi di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli primari (STABEX) nell'ambito dei FES, precedenti al 9° FES che sono trasferiti automaticamente ai rispettivi programmi indicativi nazionali di cui all'articolo 2, lettera a) punto (i) e all'articolo 3, paragrafo 1, nonche' dei fondi di cui al paragrafo 2, lettera b)1. 5. L'importo complessivo delle risorse del 10° FES copre il periodo compreso tra il 1 °gennaio 2008 e il 31 dicembre 2013. I fondi del 10° FES non vengono piu' impegnati dopo il 31 dicembre 2013, salvo decisione contraria del Consiglio adottata all'unanimita' su proposta della Commissione. 6. I proventi da interessi generati sulle operazioni finanziate nell' ambito degli impegni assunti a titolo dei precedenti FES e sui fondi del 10° FES gestiti dalla Commissione e depositati presso i delegati ai pagamenti in Europa di cui all'articolo 37, paragrafo 1, dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE sono versati a credito di uno o piu' conti bancari aperti a nome della Commissione e sono utilizzati ai sensi dell'articolo 6. L'utilizzazione dei proventi da interessi generati sui fondi del 10° FES gestiti dalla BEI e' determinata nel quadro del regolamento finanziario di cui all'articolo 9, paragrafo 2. 7. In caso di adesione di un nuovo Stato all'Unione europea, l'assegnazione dei contributi di cui al paragrafo 2, lettera a) e' modificata con decisione del Consiglio che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. 8. Le risorse finanziarie possono essere adeguate con decisione del Consiglio che delibera all'unanimita', a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato ACP-CE. 9. Gli Stati membri possono, fatte salve le norme e le procedure decisionali di cui all'articolo 8, fornire alla Commissione o alla BEI contributi volontari per sostenere gli obiettivi dell'accordo ACP-CE. Gli Stati membri possono inoltre cofinanziare i progetti o i programmi, ad esempio nell'ambito di iniziative specifiche, che devono essere gestiti dalla Commissione o dalla BEI. Occorre garantire la titolarita' ACP e livello nazionale di tali iniziative. L'attuazione e il regolamento finanziario di cui all'articolo 9 contengono anche le disposizioni necessarie per il cofinanziamento da parte del FES, nonche' per il cofinanziamento di attivita' attuato dagli Stati membri. Questi ultimi comunicano anticipatamente al Consiglio i loro contributi volontari. 10. Il Consiglio in conformita' del paragrafo 7 del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE esegue, insieme con gli Stati ACP, l'analisi dei risultati valutando il livello di realizzazione degli impegni e degli esborsi nonche' i risultati e l'impatto degli aiuti forniti. L'analisi dei risultati e' eseguita sulla base di una proposta elaborata dalla Commissione nel 2010. Tale analisi contribuisce alla decisione relativa all'importo della cooperazione finanziaria dopo il 2013.
Testo vigente dal 17 novembre 2007
