[1]Responsabilita' civile

[2]1. Quando, nel quadro del presente Accordo, gli agenti di una Parte operano nel territorio dello Stato dell'altra Parte, la prima Parte e' responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento del servizio, conformemente al diritto dello Stato della Parte nel cui territorio operano. 2. Lo Stato della Parte nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo l, risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti. 3. La Parte i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio dello Stato dell'altra Parte, rimborsa integralmente a quest'ultima le somme da essa corrisposte alle vittime o ai loro aventi diritto.

Testo vigente dal 8 gennaio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-12-01;215~accordo-art7 · fonte su Normattiva