[1]Entrata, uscita e soggiorno

[2]1. Per gli agenti di una Parte che operano temporaneamente sul territorio dell'altra Parte conformemente al presente Accordo, per il passaggio di frontiera e per il soggiorno e' sufficiente una tessera di servizio valida, munita di fotografia e di firma. Gli agenti sono autorizzati a trattenersi nel territorio dell'altra Parte per il tempo necessario alle attivita' da svolgere. 2. Gli agenti di una Parte che intervengono sul territorio dell'altra Parte devono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155~art31 · fonte su Normattiva