Art. 1 — Autorizzazione alla ratifica
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012.
Testo vigente dal 8 gennaio 2016
