[1]Applicazione dell'Accordo

[2]1. Le operazioni congiunte saranno organizzate di intesa tra le Autorita' competenti di cui all'articolo 1 attraverso specifici protocolli che ne definiranno anche le condizioni di svolgimento, segnatamente i poteri degli agenti e le particolari condizioni di impiego di armi, munizioni e attrezzature. 2. Alla redazione dei citati protocolli operativi provvederanno: per il Dipartimento di Pubblica Sicurezza della Parte italiana: la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia; per la Direzione della Cooperazione internazionale della Parte francese: l'ufficio dell'Unione europea.

Testo vigente dal 8 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:2015-12-01;215~accordo-art11 · fonte su Normattiva