1. Le Amministrazioni doganali possono, d'intesa e nel rispetto delle proprie competenze stabilite dalla legislazione nazionale, ricorrere allo strumento della consegna controllata in caso di infrazioni doganali relative a merci di cui al paragrafo 9 e 10 dell'art. 1 del presente Accordo allo scopo di identificare le persone coinvolte in una infrazione doganale. 2. Le decisioni di ricorrere all'uso della consegna controllata sono prese sempre caso per caso.
Testo vigente dal 24 novembre 2016
