[1]Consegne Vigilate o Controllate

[2]1. Ciascuna Parte puo' effettuare consegne controllate o vigilate nel territorio dell'altra Parte volte ad acquisire elementi di prova in relazione alla commissione di reati o per l'identificazione, l'individuazione e la cattura dei responsabili. 2. La decisione di effettuare consegne controllate o vigilate e' adottata in ciascun caso specifico dalle Autorita' competenti della Parte Richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte. 3. Le consegne controllate o vigilate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte Richiesta e in conformita' alle previsioni delle Convenzioni o Trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti. Le autorita' competenti della Parte Richiesta mantengono il diritto di iniziativa, direzione e controllo dell'operazione. 4. Si applicano, quanto alle spese, le disposizioni previste dall'articolo 24. 5. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorita' competenti le autorita' giudiziarie della Repubblica Italiana e della Repubblica del Senegal, le quali presenteranno le richieste di consegne controllate o vigilate per il tramite delle Autorita' Centrali indicate nell'articolo 4 del presente Trattato.

Testo vigente dal 17 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;151~allegato-art19 · fonte su Normattiva