1. Per il conseguimento dei suoi obiettivi, il Centro collabora il piu' ampiamente possibile, conformemente alla tradizione meteorologica internazionale, con i governi e con gli organismi nazionali degli Stati membri, nonche' con gli Stati non membri del Centro e con le organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche, governative o non governative, le cui attivita' siano collegate con i suoi obiettivi. 2. Il Centro ha inoltre la facolta' di concludere accordi di cooperazione:

  • a)con degli Stati, alle condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera e);
  • b)con gli organismi scientifici e tecnici nazionali degli Stati membri e con le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1, alle condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera k). 3. Nel quadro degli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 2, soltanto gli organismi pubblici degli Stati membri possono beneficiare della messa a disposizione di una parte della capacita' di calcolo del Centro.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~art3 · fonte su Normattiva