1. Per la trasmissione dei dati nel quadro delle sue attivita' ufficiali, il Centro beneficia, sul territorio di ciascuno Stato membro, di un trattamento altrettanto favorevole di quello accordato da quest'ultimo al proprio servizio meteorologico nazionale, tenuto conto degli impegni internazionali di detto Stato nel settore delle telecomunicazioni. 2. Per le sue comunicazioni ufficiali e il trasferimento di tutti i suoi documenti, il Centro beneficia di un trattamento altrettanto favorevole di quello accordato da ciascuno Stato membro alle altre organizzazioni internazionali, tenuto conto degli impegni internazionali di tale Stato nel settore delle telecomunicazioni. 3. Nessuna censura puo' essere esercitata nei confronti delle comunicazioni ufficiali del Centro, qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~protocollo-art10 · fonte su Normattiva