Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nell'ambito del presente Accordo siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo, conformandosi alle disposizioni della legislazione nazionale degli Stati delle Parti e agli Accordi Internazionali da esse riconosciuti. I dati personali possono essere ritrasmessi, per gli scopi del presente Accordo, a terzi, unicamente previa autorizzazione scritta della Parte che li aveva comunicati, nel rispetto di quanto prescritto nel comma precedente.

Testo vigente dal 8 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:2015-12-07;216~accordo-art9 · fonte su Normattiva