[1]Protezione dei dati personali

[2](1) Le Parti concordano che i dati personali e particolari categorie di dati trasmessi nell'ambito del presente Accordo siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo e in conformita' alle condizioni stabilite dalla Autorita' competente che li ha forniti. Tali dati si conformeranno alle disposizioni previste dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani. (2) I dati personali e particolari categorie di dati possono essere ritrasmessi, per gli scopi del presente Accordo, ad altre istituzioni solo previa autorizzazione scritta della Parte che li ha comunicati, nel rispetto di quanto prescritto al comma precedente.

Testo vigente dal 2 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-06;159~accordo-art12 · fonte su Normattiva