[1]Costi amministrativi

[2]A meno che diversamente convenuto dalle autorita' competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellala ed i costi straordinari per fornire l'assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro necessari per soddisfare la richiesta di informazioni) sono a carico della Parte richiedente. Le rispettive autorita' competenti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente articolo, ed in particolare l'autorita' competente della Parte interpellata consultera' preventivamente l'autorita' competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano straordinari. I «costi straordinari» non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

Testo vigente dal 25 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;216~accordo-art9 · fonte su Normattiva