[1]Riservatezza
[2]1. Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorita' competenti delle Parti contraenti sono tenute riservate e sono comunicate soltanto alle persone o autorita' (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) che trattano ufficialmente le finalita' specificate nell'articolo 1 e sono utilizzate da dette persone o autorita' soltanto per tali finalita', comprese le decisioni di ricorsi, o per il controllo delle finalita' precedenti. Per tali finalita' le informazioni possono essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. 2. Le informazioni non possono essere usate per finalita' diverse da quelle indicate all'articolo 1 se non previo esplicito consenso scritto dell'autorita' competente della Parte interpellata. 3. Le informazioni fornite ad una Parte richiedente non possono essere comunicate a nessuna altra giurisdizione.
Testo vigente dal 25 novembre 2016
