Ciascuna delle Parti Contraenti facilita l'ammissione, nelle rispettive Universita' ed Istituti di Istruzione Superiore, di cittadini dell'altra Parte e permettera' loro di portare avanti, sul proprio territorio, in conformita' con la legislazione vigente, la formazione professionale, gli studi universitari e l'attivita' di ricerca.

Testo vigente dal 21 dicembre 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-11-19;216~accordo-art2 · fonte su Normattiva