di sorveglianza Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' richiesta applica o fa applicare, per quanto possibile, una sorveglianza speciale su una persona in merito alla quale si possa seriamente ritenere che abbia commesso violazioni delle disposizioni doganali comunitarie o nazionali o che le stia commettendo o, ancora, che abbia compiuto atti preparatori a tal fine. Sempre su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' richiesta applica inoltre una sorveglianza sui luoghi, sui mezzi di trasporto e sulle merci collegati ad attivita' che possono violare dette disposizioni doganali.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217~convenzione-art11 · fonte su Normattiva