di informazioni 1. L'autorita' richiesta comunica all'autorita' richiedente che lo domanda tutte le informazioni che la mettono in grado di prevenire, accertare e perseguire le violazioni. 2. Alle informazioni trasmesse vanno accluse relazioni e altri documenti, oppure copie conformi o estratti dei medesimi, che sono alla base di tali informazioni e a disposizione dell'autorita' richiesta oppure che sono stati elaborati o procurati per evadere la richiesta di informazioni. 3. Previo accordo fra l'autorita' richiedente e l'autorita' richiesta e rispettando le istruzioni particolareggiate fissate da quest'ultima, i funzionari autorizzati dall'autorita' richiedente possono raccogliere, negli uffici dello Stato membro richiesto, le informazioni di cui al paragrafo 1. Cio' riguarda le informazioni risultanti dalla documentazione alla quale ha accesso il personale di detti uffici. Questi funzionari sono autorizzati a fare copie di detta documentazione.
Testo vigente dal 27 gennaio 2009
