[1]Allegato

[2]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL TURKMENISTAN SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

[3]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan, nell'intento di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale hanno convenuto quanto segue:

[4]Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo

[5]Le autorita' competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti ai fini dell'amministrazione e dell'applicazione delle legislazioni nazionali delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Dette informazioni includono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette imposte, per il recupero e la riscossione coattiva dei crediti d'imposta, oppure per le indagini o i procedimenti giudiziari connessi a questioni fiscali. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

Testo vigente dal 25 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;217~accordo-art1 · fonte su Normattiva