[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL TURKMENISTAN SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA.

[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Turkmenistan (denominati in seguito la «Parte» o le «Parti»): ribadendo il loro impegno alle norme universalmente riconosciute del diritto internazionale e agli scopi ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite; sulla base del rispetto reciproco per la sovranita', l'indipendenza, l'integrita' territoriale dei propri Stati e della non interferenza negli affari interni dell'altro Stato; tenendo in considerazione lo status di neutralita' permanente del Turkmenistan; tenendo in considerazione l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa delle Parti; accomunati dalla condivisa idea che le interazioni nel settore della Difesa rafforzeranno le relazioni tra le Parti,

[3]Hanno concordato quanto segue:

[4]Art. 1. Principi e scopi

[5]La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di uguaglianza, reciprocita' e mutuo interesse, avverra' in conformita' alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali delle Parti, al fine di mantenere, promuovere e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.

Testo vigente dal 25 giugno 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-06-05;65~accordo-art1 · fonte su Normattiva