[1]Allegato

[2]PROTOCOLLO DI MODIFICA dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 23 dicembre 2020

[3]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio federale svizzero Visto l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 (di seguito «Accordo»); Considerato il punto 3 del Protocollo aggiuntivo e, in particolare, l'auspicio che gli Stati contraenti si consultino periodicamente in merito al potenziale ulteriore sviluppo del telelavoro per verificare se si rendano necessarie modifiche o integrazioni al punto 2 del Protocollo aggiuntivo; Ritenuto che, dopo attenta analisi, tali modifiche e integrazioni siano opportune; Hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo I

[5]Il punto 2 del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo e' abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «2.1. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell'articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorita' competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, e' consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite. 2.2. Con riferimento all'articolo 2, lettera b) dell'Accordo, resta inteso che il lavoratore frontaliere puo' svolgere al massimo il 25 per cento della sua attivita' di lavoro dipendente in modalita' di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza nel corso di un anno civile, senza che cio' comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo. Tale facolta' vale per tutti i lavoratori frontalieri, cosi' come definiti all'articolo 2, lettera b) dell'Accordo, ivi inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto all'articolo 9 dell'Accordo. Non intervenendo alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliere, nonostante l'articolo 3 dell'Accordo, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un'attivita' di lavoro dipendente, svolta in modalita' di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, sono considerati, ai fini dell'imposizione, quali giorni di lavoro svolti nell'altro Stato contraente presso il datore di lavoro.».

Testo vigente dal 19 gennaio 2026

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urn:nir:stato:legge:2025-12-29;217~allegato-arti · fonte su Normattiva