[1]Allegato

[2]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RELATIVO ALL'IMPOSIZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI

[3]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio federale svizzero desiderosi di eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri; tenendo conto dei costi sostenuti dalle aree di frontiera per infrastrutture e servizi pubblici connessi ai lavoratori frontalieri; considerando l'importante contributo che i lavoratori frontalieri forniscono, a vari livelli, all'economia delle aree di frontiera in cui lavorano; considerando che entrambi gli Stati contraenti applicano un sistema di imposizione mondiale dei loro residenti e che, pertanto, l'imposizione finale avviene nello Stato di residenza;

[4]hanno convenuto quanto segue:

[5]Articolo 1 Soggetti

[6]Il presente Accordo si applica alle persone fisiche residenti di uno Stato contraente che lavorano quali lavoratori frontalieri nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente.

Testo vigente dal 30 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-13;83~accordo-art1 · fonte su Normattiva