1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali gia' concessi o che le Parti concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali. 2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure volte a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Repubblica di Tagikistan di operare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non e' identica, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218~art36 · fonte su Normattiva