[1]1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali gia' concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.

[2]2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

[3]3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Bosnia-Erzegovina di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non e' identica, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art66 · fonte su Normattiva