per gli scambi di beni e servizi Le Parti collaboreranno per garantire la conformita' del commercio internazionale della Repubblica di Tagikistan alle norme dell'OMC. La Comunita' fornira' alla Repubblica di Tagikistan assistenza tecnica a tal fine. La cooperazione riguardera' aspetti specifici direttamente collegati all'agevolazione degli scambi, segnatamente al fine di aiutare la Repubblica di Tagikistan ad armonizzare la sua legislazione e le sue normative con le norme dell'OMC, in modo da soddisfare quanto prima le condizioni per l'adesione all'Organizzazione. Sono comprese: - l'elaborazione della politica riguardante gli scambi e le questioni commerciali, compresi i pagamenti e i meccanismi di compensazione; - l'elaborazione della legislazione pertinente.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218~art42 · fonte su Normattiva