Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere inclusi nella cooperazione i programmi di cooperazione culturale della Comunita' o di uno o piu' Stati membri e potranno essere sviluppate altre attivita' di reciproco interesse.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218~art72 · fonte su Normattiva