[1]e cultura

[2]1. Le Parti promuovono la cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura, nel debito rispetto della diversita', onde approfondire la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture. A tal fine, le Parti sostengono e promuovono le attivita' delle loro istituzioni culturali. 2. Le Parti si sforzano di adottare misure atte a promuovere gli scambi culturali, compresi gli scambi interpersonali, e di realizzare iniziative comuni in diversi ambiti della cultura, compresa la cooperazione mirata a preservare il patrimonio culturale nel segno della diversita'. A tale riguardo le Parti inoltre sostengono le attivita' della Fondazione Asia-Europa. 3. Le Parti si consultano e collaborano nei pertinenti consessi internazionali, in particolare l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), al fine di perseguire obiettivi comuni, promuovere la diversita' culturale e tutelare il patrimonio culturale. Le Parti promuovono e rispettare i principi della Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversita' culturale. 4. Le Parti promuovono inoltre azioni e l'attuazione dei programmi nel campo dell'istruzione superiore e per la mobilita' e la formazione dei ricercatori, compresi il programma Erasmus+ e le azioni Marie Sklodowska-Curie dell'UE. Tali azioni e programmi mirano, tra l'altro, a sostenere la cooperazione interistituzionale e lo sviluppo di collegamenti tra istituti di istruzione superiore, incoraggiare la mobilita' di studenti, personale accademico, ricercatori ed esperti, promuovere lo scambio di informazioni e di conoscenze, contribuire allo sviluppo delle capacita' e della qualita' dell'insegnamento e dell'apprendimento. Le azioni di cooperazione istituzionale potrebbero coinvolgere anche organismi come l'Istituto Asia-Europa.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art38 · fonte su Normattiva