1. Il consiglio di cooperazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica di Tagikistan dall'altro. 2. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il consiglio di cooperazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un membro del governo della Repubblica di Tagikistan.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218~art78 · fonte su Normattiva