[1]1. Il Consiglio congiunto e' composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea o della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Governo del Messico.
[2]2. I membri del Consiglio congiunto possono farsi rappresentare alle condizioni stabilite nel regolamento interno.
[3]3. Il Consiglio congiunto adotta il proprio regolamento interno.
[4]4. Il Consiglio congiunto e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del Governo del Messico, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
Testo vigente dal 24 agosto 2000
