disposizione del presente accordo impedisce a una delle Parti di prendere, entro i limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le misure:

  • a)che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
  • b)inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purche' tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari;
  • c)che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legalita' e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano minacciare lo scoppio di una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale;
  • d)che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo dei prodotti e delle tecnologie industriali a duplice uso.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218~art86 · fonte su Normattiva